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Buca su strada privata ma di uso pubblico, paga il Comune il risarcimento danni poiché tenuto alla manutenzione.

Cosa accade quando avviene un sinistro a causa cattiva manutenzione del suolo privato che conduce alla via pubblica? Il risarcimento spetta al proprietario della strada privata o all’Ente locale?

A tale quesito ha risposto l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3216/2017 del 07.02.2017.

La pronuncia summenzionata è stata originata dalla caduta a terra di una signora, in un piccolo centro della Puglia, caduta cagionata dal cattivo stato manutentivo del manto stradale. L’evento lesivo per la signora era accaduto su una parte di strada non di proprietà comunale.

Tuttavia la Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione è comunque tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza.

L’obbligo manutentivo dell’ente proprietario della strada non è rispettato sia quando questo non provvede alla manutenzione della strada pubblica, sia quando il danno al cittadino è stato causato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, poiché l’Ente è obbligato anche a verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Ne deriva che la natura privata della strada non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell‘Ente locale qualora, per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive di collegamento con la via principale, il Comune sia comunque tenuto alla sua manutenzione, pertanto il risarcimento è dovuto dall’Ente locale e non dal proprietario della strada.

Il principio di diritto stabilito dalla Corte è dunque il seguente:

E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.