Gestione commercianti INPS quando i contributi sono dovuti

Gestione commercianti INPS

Coloro che rivestono la carica di legali rappresentanti di società, spesso ricevono la notifica di avvisi di addebito INPS per contributi fissi dovuti per l’iscrizione nella Gestione commercianti, spesso disposta d’ufficio dall’Ente. Questi contributi sono sempre dovuti?

Gestione commercianti INPS

La materia è regolata dalla L. 662/96 la quale dispone che i soci che partecipino con abitualità e prevalenza all’attività della società sono obbligati al versamento dei contributi previdenziale nella gestione dei commercianti.
Tale disposizione normativa individua i requisiti sia soggettivi sia oggettivi che devono sussistere affinché scatti l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Gestione commercianti INPSIn particolare, il requisito oggettivo consiste nell’esercizio di un’attività commerciale ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera d) L. 88/1989.
I requisiti soggettivi sono dettati dall’art. 1, comma 203 L. 662/1996 ove viene previsto che: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

E’ bene considerare che, secondo la giurisprudenza, tali requisiti, soggettivi e oggettivi, devono sussistere congiuntamente (sul punto Cassazione S.U. sentenza n. 3240/2010). Pertanto il difetto di uno di questi, fa venir meno l’obbligo contributivo.

Gestione commercianti INPS, il requisito del lavoro aziendale

Inoltre, tra i requisiti soggettivi, è richiesta una concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale.
Conseguentemente non è sufficiente la mera qualità di socio e/o di amministratore ma è necessario che il socio e/o amministratore svolga in concreto attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto ad altra attività lavorativa (sul punto: Tribunale di Roma Sez. lavoro, sentenza n. 2988 del 17.03.2014; Tribunale di Roma, Sez. lavoro, sentenza n. 563 del 20.01.2014; Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo, Sez. lavoro, sentenza n. 86 del 16.01.2012; Tribunale di Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 3459 dell’11.07.2012).

La prova di tali presupposti, e quindi della fondatezza della pretesa contributiva, grava sull’INPS (Cassazione sent. 22862/2010).

In difetto di tale prova, la pretesa non è fondata ed i contributi non sono dovuti.

Dunque, qualora si riceva un avviso di addebito INPS, vale la pena soffermarsi ad esaminare la propria situazione lavorativa e valutare la sussistenza dei predetti presupposti, successivamente chiedere un parere di un professionista.